Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.L. 18/02/2003 n. 25

a) P rappresenta il totale, per l'impresa produttrice-distributrice, dell'energia elettrica prodotta, al netto dei consumi di centrale importata e acquistata da soggetti terzi nazionali, ad eccezione del l'energia elettrica importata sulla base di impegni contrattuali assunti anteriormente al 19 febbraio 1997, e dell'energia elettrica di cui all'art. 3, comma 12, terzo periodo, del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79

b) M rappresenta la somma della producibilità convenzionale di tutti gli impianti nella disponibilità dell'impresa produttrice-distributrice di cui all'art. 3, comma 1, lettera a).".

- L'art. 3, comma 12, del citato Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, è il seguente: "12. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con proprio provvedimento ai sensi del comma 3 dell'art. 1, determina la cessione dei diritti e delle obbligazioni relative all'acquisto di energia elettrica, comunque prodotta da altri operatori nazionali, da parte dell'ENEL S.p.a. al gestore della rete di trasmissione nazionale. Il gestore ritira altresì l'energia elettrica di cui al comma 3 dell'art. 22 della Legge 9 gennaio 1991, n. 9, offerta dai produttori a prezzi determinati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in applicazione del criterio del costo evitato. Con apposite convenzioni, previa autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, sono altresì ceduti al gestore, da parte dell'imprese produttrici-distributrici, l'energia elettrica ed i relativi diritti di cui al titolo IV, lettera B), del provvedimento CIP n. 6/1992; la durata di tali convenzioni è fissata in otto anni a partire dalla data di messa in esercizio degli impianti ed il prezzo corrisposto include anche il costo evitato.".

Art. 3. Criteri per nuove installazioni e potenziamento di impianti esistenti

1. Ai fini dell'effettuazione della valutazione d'impatto ambientale (VIA) sui progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, valutati ai sensi del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55, sono considerati prioritari i progetti di ambientalizzazione delle centrali esistenti che garantiscono la riduzione delle emissioni inquinanti complessive, nonchè i progetti che comportano il riutilizzo di siti già dotati di adeguate infrastrutture

2. Il termine per l'espletamento della VIA, effettuata ai sensi del Decreto- Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55, è prorogato, anche per i procedimenti in corso, di ulteriori novanta giorni dalla data di trasmissione da parte del proponente delle eventuali integrazioni progettuali richieste, una sola volta, a fini istruttori. (( In tali casi è prorogato di novanta giorni anche il termine per la conclusione del procedimento autorizzatorio di cui all'articolo 1, comma 2, del citato Decreto-Legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 55 del 2002. 2-bis. Nelle more della realizzazione dei progetti di nuova installazione, ovvero di modifica o ripotenziamento di impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, di cui al comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, il Ministro delle attività produttive, in relazione alla necessità di garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, può disporre l'utilizzazione di potenza elettrica per un ammontare non superiore a 4.000 MW netti, derivante dall'esercizio di impianti termoelettrici, per i quali non risulta garantito il rispetto dei limiti di emissione in atmosfera previsto dalle linee guida approvate con Decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990. 2-ter. L'utilizzazione degli impianti termoelettrici prevista dal comma 2-bis avviene sulla base di piani transitori approvati con decreti del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, sentite le regioni interessate, su proposta del gestore della rete di trasmissione nazionale. I decreti di cui al presente comma sono volti ad assicurare l'ottimale gestione degli impianti termoelettrici interessati e a ridurre le quantità di inquinanti emesse in atmosfera e le ricadute al suolo, tenuto conto del regolamento di cui al Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60. I medesimi decreti indicano in particolare le previsioni temporali di utilizzo degli impianti situati in aree di particolare pregio ambientale o sottoposte ad alto rischio ambientale. 2-quater. Fatti salvi i termini più restrittivi già definiti in sede di autorizzazione, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto sono attuati, secondo i progetti predi sposti dai produttori ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, gli interventi di adeguamento degli impianti di cui al comma 2-bis ai limiti di emissione in atmosfera previsti dal citato Decreto del Ministro dell'ambiente 12 luglio 1990. Le amministrazioni competenti provvedono alla conclusione degli eventuali procedimenti amministrativi ancora in corso relativi alla valutazione dei predetti progetti entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di conversione del presente Decreto.

3. Ai fini della valutazione delle priorità di cui al comma 1, il gestore della rete di trasmissione nazionale provvede a trasmettere al Ministero delle attività produttive analisi previsionali relative ai dati su domanda e offerta, flussi di energia elettrica e assetto della rete elettrica, nonchè sulla evoluzione della potenza installata prevista. )) 4. Con Decreto dei Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio, (( sentito il comitato paritetico )) di cui all'articolo 1, comma 3-bis, del citato Decreto- Legge n. 7 del 2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 55 del 2002, integrato con rappresentanti del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, è approvato periodicamente l'elenco dei progetti che rientrano nelle priorità di cui al comma 1.

5. Al fine di assicurare il corretto adempimento delle eventuali prescrizioni previste dai decreti di compatibilità ambientale per gli impianti di produzione di energia elettrica assoggettati alle procedure di VIA di cui all'articolo 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, i soggetti proponenti versano all'entrata del bilancio dello Stato un contributo pari a diecimila euro, che sarà riassegnato ad apposito capitolo del bilancio del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. (( Con Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le modalità di versamento del contributo di cui al precedente periodo, nonchè, per le attività di verifica che non si concludono in un solo esercizio finanziario, le modalità di versamento in quote annue, in funzione della durata delle attività medesime. 5-bis. Al comma 4-bis dell'articolo 1 del Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55, le parole: " della procedura di VIA " sono sostituite dalle seguenti: "del procedimento unico di cui al comma 2" )).

- Il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, recante "Misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 9 febbraio 2002; la relativa Legge di conversione 9 aprile 2002, n. 55, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 apile 2002.

- L'art. 1, comma 2, del citato Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in Legge 9 aprile 2002, n. 55, è il seguente: "2. L'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano le amministrazioni statali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, d'intesa con la regione interessata. Ai soli fini del rilascio della valutazione d'impatto ambentale (VIA), alle opere di cui al presente articolo si applicano le disposizioni di cui alla Legge 8 luglio 1986, n. 349, e al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1988, n. 377, e successive modificazioni. Fino al recepimento della direttiva 96/61/CE del Consiglio, del 24 settembre 1996, tale autorizzazione comprende l'autorizzazione ambientale integrata e sostituisce, ad ogni effetto, le singole autorizzazioni ambientali di competenza delle amministrazioni interessate e degli enti pubblici territoriali. L'esito positivo della VIA costituisce parte integrante e condizione necessaria del procedimento autorizzatorio. L'istruttoria si conclude una volta acquisita la VIA in ogni caso entro il termine di centottanta giorni dalla data di presentazione della richiesta, comprensiva del progetto preliminare e dello studi o di impatto ambientale.".

- Il Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 2 aprile 2002, n. 60, recante «Recepimento della direttiva 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 concernente i valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo e della direttiva n. 2000/69/CE relativa ai valori limite di qualità dell'aria ambiente per il benzene ed il monossido di carbonio» è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 2002 (supplemento ordinario).

-Il Decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, recante "Attuazione delle direttive CEE numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 concernenti norme in materia di qualità dell'aria, relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento prodotto dagli impanti industriali, ai sensi dell'art. 15 della Legge 16 aprile 1987, n. 183" è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 16 giugno 1988 (supplemento ordinario).

- L'art. 1, comma 3-bis, del citato Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito in Legge 9 aprile 2002, n. 55, è il seguente: "3-bis. Il Ministero delle attività produttive, le regioni, l'Unione delle province d'Italia (UPI) e l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) costituiscono un comitato paritetico per il monitoraggio congiunto dell'efficacia delle disposizioni del presente Decreto e la valutazione dell'adeguatezza della nuova potenza installata.".

- L'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 1986 (supplemento ordinario), è il seguente: "Art. 6.

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente Legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di Legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva n. 85/337 del 27 giugno 1985 del Consiglio delle Comunità europee.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonchè su un quotidiano a diffusione nazionale.

 

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